L’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), dopo le modifiche apportate dai Decreti 90/2017 e 125/2019 di recepimento della IV e V Direttiva antiriciclaggio, prevede l’obbligo per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art. 2188 Codice Civile, le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000 e per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, di comunicare in via telematica e in esenzione da imposta di bollo alla propria Camera di Commercio di riferimento i dati circa i propri titolari effettivi.
Veniva demandato ad apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la definizione circa le modalità con cui effettuare tali comunicazioni, i termini, i dati da trasmettere, ecc.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 121 in data 25.05.2022 è entrato in vigore dal 09.06.2022, il D.M. 11.03.2022 n. 55 intitolato “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”. Tale Decreto disciplina la comunicazione alla CCIAA nonché l’accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi presenti presso il Registro delle Imprese, da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie e certificati.
Il Decreto demanda poi ulteriormente alla pubblicazione di Decreti attuativi che, alla data attuale non sono ancora stati emanati, per l’approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo, il diritto di segreteria richiesto, l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali e l’operatività del sistema di trasmissione delle comunicazioni del titolare effettivo.
Dalla data di pubblicazione dell’ultimo Decreto in Gazzetta Ufficiale, le imprese e i Trust avranno 60 giorni di tempo per inviare la prima comunicazione, che sarà resa mediante autodichiarazione da firmare digitalmente da parte dell’amministratore dell’impresa o da parte del Trustee del trust. A regime le nuove costituzioni di enti o imprese o eventuali modifiche dovranno essere comunicate entro 30 giorni. Detti termini di comunicazione risultano perentori per non incorrere nella sanzione ex art. 2630 C.C. (da euro 103 a euro 1.032 ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza).
È già operativo il sito dedicato al titolare effettivo del Registro Imprese: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home
Sul sito si precisa che per la comunicazione dei dati del titolare effettivo non si può ricorrere a procure speciali o affidarsi a professionisti, occorrerà utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure altre soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze, aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco, essere muniti di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC, per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
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