Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 novembre 2022 ed entrato in vigore il 19 novembre 2022 il D.L. 18 novembre 2022 n. 176 cd. Decreto Aiuti-quater.
Il decreto prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas previsti dall’art. 1 del D.L. 144/2022 (articolo 1).
Prorogate sino al 31 dicembre 2022 le agevolazioni di accise sui carburanti e Iva sul gas naturale (metano) per autotrazione (articolo 2).
Prevista la possibilità per le imprese con utenze collocate in Italia di rateizzare fino a 36 rate mensili gli aumenti delle bollette relative ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, mediante la formulazione di un’istanza ai fornitori (le modalità saranno definite da un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni), salva la decadenza dal beneficio in caso d’inadempimento di due rate anche non consecutive (articolo 3).
Innalzato il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti per il 2022 dagli attuali 600 a 3000 euro (articolo 3).
Previsto un contributo concesso sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24 e pari al 100% della spesa sostenuta nell’anno 2023, entro un limite massimo di euro 50,00, per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al fine di adeguarli alla cd. “lotteria degli scontrini” (articolo 8).
Prevista l’esenzione della seconda rata IMU 2022 (subordinata all’autorizzazione della Commissione europea) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (articolo 12).
Aggiornato l’elenco degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo (tabella allegato B del DPR 642/72) inserendovi anche le “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento” (articolo 12).
Prevista per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la possibilità di effettuare i versamenti sospesi (ai sensi dell’art. 1 comma 923 della L. 234/2021 e successive proroghe dell’art. 7 comma 3-bis del DL 17/2022 e art. 39 comma 1-bis del DL 50/2022), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 (anziché il 16 dicembre 2022).
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