Con l’entrata in vigore del D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 in data 17 febbraio 2023, relativamente ai bonus edilizi, risulta preclusa qualsiasi possibilità di sconto in fattura e cessione del credito, potendo essere ammessa soltanto la detrazione per tutti i progetti presentati a partire da tale data.
La possibilità di beneficiare dei bonus edilizi mediante le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito sarà possibile sino alla naturale scadenza prevista dall’art. 121 del DL 34/2020 (2024 e, per il superbonus 2025) solo per le spese relative a lavori i cui titoli abilitativi siano stati richiesti entro la data di entrata in vigore del decreto, e quindi solo per coloro che abbiano già presentato la Cila (oppure l’istanza per il titolo abilitativo nel caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione) e per i condomini che hanno già adottato la delibera assembleare di approvazione dei lavori.
Tale Decreto è stato introdotto al fine di evitare ulteriori danni al debito pubblico, ai cittadini e alle imprese derivante dall’elevato volume di crediti generatisi senza controllo e senza verifica.
Il nuovo decreto legge definisce inoltre i confini della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti d’imposta. In particolare, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso se i cessionari dimostrano di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria oppure si sono fatti rilasciare un’apposita “attestazione di possesso” da parte della banca o della società cedente.