Dal 1° gennaio soglia di utilizzo dei contanti a euro 5.000

In data 10 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il cd. Decreto aiuti-quater. Per effetto delle modifiche introdotte sull’art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007, dal 1° gennaio 2023 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante non sarà più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) ma diventerà di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Il limite in questione riguarda anche i trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia ma che appaiono artificiosamente frazionati. Per operazione frazionata s’intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni (ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, che viene quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).
Per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro si passerà alla soglia di 3.000 euro (vale la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine dell’anno), per l’attività dei cd. “money transfer” resterà pari a 999,99 euro il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro. I turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo) potranno continuare a effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).
I professionisti restano obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

 

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