Decreto Aiuti-quater convertito in legge

Con il D.L. 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2022 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. Decreto Aiuti-quater). Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023 n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

In sintesi alcune novità:

• prorogato al 30 settembre 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 (anche da parte dei cessionari) dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (nuovo art. 1 co. 3 e 4) relativi (i) al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), (ii) ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022), (iii) al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

• prorogato al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (anche per i cessionari) del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022 (nuovo art. 2-bis).

• confermata la possibilità di rateizzare gli aumenti delle bollette da parte delle imprese alternativamente alla fruizione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (al momento però manca ancora il decreto attuativo).

Superbonus ex art. 119 del DL 34/2020: confermata la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 in relazione a determinati interventi. Vengono inoltre aumentate a tre (anziché due) le possibili cessioni dei crediti d’imposta a favore dei soggetti “vigilati” per i quali si è optato per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (nuovi co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9). Solo per gli interventi superbonus, in alcuni casi, sarà possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta in dieci rate (anziché in quattro o cinque rate) e le imprese di costruzione con sede in Italia (rientranti nei codici Ateco 41 “Costruzioni di edifici” e 43 “Lavori di costruzione specializzati”) potranno beneficiare della garanzia SACE per ottenere liquidità dalla banche ed altri soggetti abilitati (nuovo art. 9, co. 4-quater).

• le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 22 giugno 2022, destinano a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli, al netto non soltanto del relativo onere fiscale, ma anche “dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi” (art. 14-quater).

• non ha subito modifiche in sede di conversione e quindi è stata confermata all’art. 13, co. 1, la proroga al 22 dicembre 2022 del termine per effettuare, in unica soluzione, i versamenti sospesi fino al 30 novembre 2022 nel settore sportivo. L’art. 1 commi 160 e 161 della L. 197/2022 aveva previsto che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali, e dell’IVA potessero essere effettuati entro il 29 dicembre 2022 in unica soluzione oppure in 60 rate (con le prime 3 rate che dovevano essere pagate entro il 29 dicembre e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a partire da gennaio 2023).

• confermata l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di contributi presentate dai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali opportunamente dichiarati, purché esista un nesso di causalità tra il contributo e l’evento calamitoso.

 

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